Riscossione e recupero crediti da parte degli agenti di commercio ?? NO grazie.
Di recente ho incontrato un cliente veramente in gamba.
Un raro caso di imprenditore italiano (parliamo dell’amministratore nonchè fondatore di una S.p.A con centinaia di dipendenti…) che valorizza la sua azienda con continue innovazioni a vantaggio dei dipendenti e della qualità del lavoro.
Ho scoperto poi durante il nostro incontro che non mi ha chiamato solo perché voleva incontrarmi, ma perchè aveva un problema pratico urgente da risolvere e voleva una consulenza al riguardo.
“Di quale problema dobbiamo discutere ..” gli chiesi.
Mi rispose cosi:” Abbiamo un tasso molto alto di insoluti, un tasso bassissimo di fatture recuperate e le vendite in calo nell’ultimo quadrimestre, come possiamo agire? “.
Tuttavia, siccome e’ un bravo imprenditore, invece di dare la colpa ai suoi venditori ha ammesso che c’era qualcosa che non andava e che doveva essere prima analizzata, capita e poi risolta con una strategia mirata e definitiva.
Aveva, da anni, incaricato (ho poi scoperto … pagando fior di quattrini…!!! ) gli agenti alla riscossione delle fatture insolute, ma il risultato di questa condotta era stato disastroso:
1. Calo delle Vendite
2. Percentuale di recupero bassissima
3. Insoddisfazione generale (degli agenti, dei clienti, dell’azienda)
4. Aumento dei costi.
5. Impossibilità di addebito delle spese al cliente insolvente
6. Antiriciclaggio
Quindi non era un problema di incapacità dei venditori: le vendite erano già compromesse ancora prima che i suoi venditori cominciassero le normali attività quotidiane !!
Cosa significa?
Significa che i venditori DEVONO FARE I VENDITORI … STOP!
Il recupero crediti deve essere svolto da professionisti del settore, che sanno come intervenire, sono costantemente formati e risultano essere esperti in negoziazione.
Ma andiamo con ordine, quali circostanze sfavorevoli si possono creare??
Analizziamole singolarmente…
1. Calo delle Vendite
Questa prima situazione negativa è abbastanza intuitiva:
Se sono un agente e mi occupo di un’attività che non fa parte del mio mansionario (recuperare i crediti insoluti dei miei clienti) e che non produce fatturato, significa che sto tralasciando, trascurando il mio lavoro, quello che mensilmente genera reddito alla mia azienda e di conseguenza a me venditore.
2. Percentuale d’incasso molto bassa:
Ovviamente SI!
Le competenza del venditore sono ben diverse da quelle di un procuratore stragiudiziale che si occupa 10 ore al giorni di incassare denaro per conto dei propri clienti!
3. Insoddisfazione generale:
NATURALMENTE!
Ogni componente della filiera di vendita (agente – azienda – cliente) si sta occupando di tutto tranne che di vendere, di fornire, di ri-acquistare.
4. Aumento dei costi
Anche questo è una conseguenza di una cattiva scelta aziendale:
Un agente investe denaro per spostarsi sul luogo in cui si trova il cliente/debitore, investe il suo tempo per azioni di recupero/incasso, tale tempo potrebbe essere canalizzato in ricerca di nuovi clienti, nuove vendite per l’azienda mandante.
Per non parlare poi del costo che la società deve corrispondere all’agente a norma di legge, per la riscossione e il maneggio del denaro (indennità).
5. Impossibilità di addebito delle spese al cliente insolvente
CERTAMENTE!
L’agente non essendo in possesso di Licenza Ministeriale, non può applicare commissioni, spese e interessi ma esclusivamente incassare l’importo della fattura insoluta.
Ciò significa che il costo dell’indennità che l’azienda paga all’agente, deve essere dedotto dal totale della fattura incassata.
All’opposto invece, utilizzare i servizi professionali di Studio Stefano Parisi, società di recupero crediti abilitata e accreditata in possesso di regolare Licenza di Polizia ex art.115 TULPS presso la Questura di Udine, evita questa impasse alle aziende sue clienti.
Vediamo come ??
- Antiriciclaggio
Se un agente dovesse incassare una fattura fuori dalle soglie previste per legge, saprebbe cosa fare ? E ancora, conosce le soglie ( diverse) previste per l’incasso in contanti e per l’incasso con assegno bancario ?
Oltre alle soglie massime, esistono delle documentazioni obbligatorie che devono viaggiare insieme all’incasso. Sono conosciute? Sono utilizzate da coloro i quali svolgono queste operazioni?
Consiglio: affidatevi a dei veri professionisti, siamo in grado di rispondere efficacemente a tutte e 6 le domande sopraindicate mettendovi al riparo da ogni pericolo.
Ma … cosa dicono le normative in materia di incasso da parte degli agenti ??
Il contratto di agenzia è un contratto tipico, disciplinato dalla contrattazione collettiva (oggi attraverso gli Accordi Economici Collettivi, cd. A.E.C. di diritto comune) e dal Codice Civile.
Il contratto di agente
L’agente promuove la conclusione di contratti per conto del preponente.
Esistono elementi essenziali e naturali del contratto di agenzia, soffermiamoci sul secondo tipo : naturali.
Elementi naturali del contratto, anche in mancanza di espressa previsione sono tra gli altri: il divieto di riscossione.
La Riscossione
In via di principio, l’agente non può riscuotere i crediti del preponente direttamente.
(tuttavia, le parti possono contrattualmente pattuire che l’agente svolga anche tale mansione, per la quale deve essere specificatamente e separatamente remunerato.)
La giurisprudenza …
” Indennità di maneggio denaro compete all’agente anche se non previsto con forma scritta “– ( Cassazione sentenza n. 21079 del 2013 )
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21079 depositata il 16 settembre 2013 intervenendo in materia di contratto di agenzia ha statuito che all’agente spetta l’indennità di maneggio denaro per l’incasso di danaro per conto del preponente anche se tale previsione non è contenuta nel contratto di agenzia.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società, confermando la decisione della Corte di Appello, affermando che il solo fatto che il maneggio di denaro da parte dell’agente sia un esercizio abituale e costante, costituisca elemento significativo del diritto alla corresponsione dell’indennità.
I giudici di legittimità evidenziano che, l’art. 1744 c.c. non contempla una forma particolare per la concessione della facoltà di riscossione,«questa può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinari, anche per presunzioni». I giudici del Palazzaccio a conforto di tale tesi richiamano una pronuncia in cui vene affermato che «in tema di agenzia, l’avvenuta attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere può essere provata nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta, con ogni mezzo di prova e quindi anche con presunzioni» (2465/1975). Tale orientamento, peraltro, è stato di recente confermato da un’altra pronuncia della Suprema Corte con la quale è stato ritenuto che «la pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione può essere concessa in qualunque forma e provata nei modi ordinari» (9353/2012).
Se pensate che questo argomento cosi importante come il maneggio del vostro denaro per la vostra azienda sia concluso, vi sbagliate… e vi consigliamo di seguirci ancora e con particolare attenzione.
5 situazioni ad alto rischio per l’impresa
Quali sono ??
E’ nostro compito e dovere, farvi riflettere su altre 5 situazioni particolarmente dannose per la vostra azienda…
Alcune Tra le cose più difficili da gestire per un imprenditore, oltre ovviamente alla responsabilità delle vendite e degli incassi è sicuramente la gestione e il controllo di una serie di problematiche molto importanti e assolutamente non trascurabili, esse sono:
1. Infedeltà dell’agente
2. Rischio perdita fortuita degl’incassi
3. Rischio rapina
4. La responsabilità dell’agente per errore contabile
5. Rilascio della quietanza
Come potete vedere le situazioni PERICOLOSE sono molte, è necessario conoscerle per prevenirle in modo rapido ed efficace.
Affidarsi ai professionisti del credito dello Studio Stefano Parisi, vi mette al riparo da queste problematiche e consente alla vostra rete commerciale di svolgere il proprio compito: VENDERE, VENDERE, VENDERE (e creare fatturato per la vostra azienda !!)
INFEDELTA’ DELL’AGENTE ecco i casi concreti !!!
Intascava i soldi dei clienti, condannato un agente di commercio
E’ stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, M. F., 42enne leccese accusato di appropriazione indebita per aver sottratto, una somma di oltre 11mila euro.
La sentenza emessa dal Giudice Fabrizio Malagnino
LECCE / 2011 –
E’ stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, M. F., 42enne leccese (da anni, però, residente in Canada) accusato di appropriazione indebita per aver sottratto, in qualità di agente di commercio per la zona del capoluogo salentino della celebre azienda di produzione vinicola dei “**************”, della somma di 11 mila e 630 euro.
Si trattava, in particolare, degli incassi relativi alla merce che l’azienda fiorentina aveva inviato a clienti reclutati dall’imputato. In particolare, forniture a strutture alberghiere e ristoranti salentini. I fatti risalgono al 2007.
La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce Fabrizio Malagnino. La parte offesa, il cui risarcimento sarà poi liquidato in sede civile, era assitita dall’avvocato S. V. Il pubblico ministero aveva invocato una condanna a sette mesi di reclusione, ma la pena è stata aumentata sino a dodici mesi poiché è stata contestata la continuazione con una precedente condanna che faceva riferimento a fatti analoghi.
Intascava i pagamenti dei clienti, agente di commercio finisce nei guai
Un agente di commercio di una ditta di forniture alimentari e catering è stato denunciato per appropriazione indebita aggravata. Si tratta un sammarinese di 51 anni, residente a Rimini.
Un agente di commercio di una ditta di forniture alimentari e catering è stato denunciato per appropriazione indebita aggravata.
Si tratta un sammarinese di 51 anni, residente a Rimini, che nel giro di pochi mesi si è intascato 10 mila euro.
Soldi delle fatture pagate dai clienti ma mai versati sul conto della ditta. La denuncia è stata fatta nell’ottobre del 2011 ai carabinieri di SantArcangelo, dove ha sede la società e ora il fascicolo è arrivato a conclusione con la chiusura delle indagini.
L’uomo dal maggio 2011 ad ottobre delle stesso anno si sarebbe intascato la maggior parte dei pagamenti. Quando la ditta ha effettuato le verifiche incrociate contattando i clienti insolventi e questi hanno mostrato le ricevute di regolari pagamenti, risalire all’agente di commercio è stato semplice vista anche la delega a riscuote di cui godeva.
Dipendente infedele si intascava le commissioni di vendita
Denunciato un 49enne per appropriazione indebita.
L’indagine dei Carabinieri
Dicembre/2014
VILLA VERUCCHIO (Rimini)
Cercava il ladro senza sapere di avercelo in casa.E’ quanto capitato al titolare di una ditta attiva nel mercato di forniture per uffici di P. T., che cercando di fare luce su un importante ammanco economico nei suoi conti, ha scoperto come la causa traesse origine dal comportamento infedele di un dipendente. Si trattava di un agente di commercio che ottenuti i soldi delle commissioni dagli acquirenti, ‘dimenticava’ di corrisponderli all’azienda per cui lavorava.
L’indagine condotta dall’Arma dei carabinieri ha così portato alla denuncia a piede libero per appropriazione indebita continuata un 49enne di Vivo Valentia, agente di commercio della ditta di P. T. L’inchiesta è cominciata a settembre con la denuncia alle forze dell’ordine da parte del legale rappresentante della ditta. Impresa che inviando solleciti di pagamento ad alcuni partner in affari, scopriva come in realtà le commissioni fossero state correttamente corrisposte. Eppure da un controllo contabile risultava evidente un importante ammanco.
Capendo di essere stato vittima di un raggiro, il titolare dell’azienda si è così presentato al Comando dell’Arma di Villa Verucchio per denunciare i fatti. Le indagini poste in essere dai militari hanno così permesso di accertare che il 49enne, in passato agente di commercio della azienda, aveva riscosso per conto dell’impresa le somme dovute a seguito della fornitura di materiale alla clientela, appropriandosene indebitamente.
Parliamo ora, di quietanza di pagamento…
Il Codice Civile recita:
” È priva di qualsiasi valore la semplice dicitura “Pagato” riportata nelle bolle di consegna o fatture, ed è comunque interpretabile come un pagamento parziale, e quindi può essere oggetto di contestazioni successive del creditore”
Art. 1199 Codice Civile
Non lo diciamo perchè dobbiamo convincervi, lo dice la Legge, il nostro Codice Civile; ma allora cosa dobbiamo fare ?
Dobbiamo capire una volta per tutte che la fase della quietanza di pagamento è una fase importantissima e delicata dove è necessario conoscere realmente il valore giuridico del documento che si sta andando a creare, non solo , ma è obbligatorio sapere come questo deve essere compilato e rilasciato alla controparte(cliente).
Giunti a questo punto avete potuto capire e condividere con noi quali debbano essere le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo della gestione e della riscossione dei crediti aziendali.
Allora, invece di improvvisare e operare attraverso il “FAI DA TE” , non non credete sia meglio affidarsi ai professionisti del recupero crediti dello Studio Stefano Parisi? ???
Perchè quindi non lavorare in modo professionale e affidarsi a esperti formati e competenti ?
QUAL’E’ IL MODO CORRETTO PER RILASCIARE UNA QUIETANZA SENZA ESPORSI AL RISCHIO CHE QUESTA NON SIA LEGALMENTE VALIDA ??