Le segnalazioni alla CRIF all’interno dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
sono l’INCUBO di consumatori e aziende indebitate con banche e società finanziarie…
Ma per quanto tempo si rimane dentro tali banche dati?
VI AIUTIAMO A FARE UN PO’ DI CHIAREZZA!!!
Si chiamano SIC (Sistemi di informazioni creditizie) e sono banche dati, gestite da società private come la famosa CRIF, in cui vengono segnalati i finanziamenti richiesti e concessi a soggetti privati (cittadini
e imprese) oltre che la regolarità nei rimborsi.
L’attività dei SIC è stata disciplinata dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” [1], emanato in
attuazione alle disposizioni previste dal codice della privacy [2].
Non tutti possono consultare i SIC, ma solo i soggetti che aderiscono al sistema.
Al cittadino, invece, è consentito chiedere la verifica della propria posizione in ogni momento.
Alle banche e gli altri intermediari – come le Società Finanziarie – che le consultano, servono per valutare insieme ad altre informazioni, le richieste di finanziamento presentate dai privati.
Tempi di conservazione dei dati
I tempi di conservazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di finanziamento nelle banche dati gestite da CRIF (e da altri gestori di SIC) sono stati definiti dal Garante della Privacy [1] e vale la pena conoscerli nel dettaglio.
Vi è infatti molta incertezza da parte dei cittadini, sui tempi di permanenza in tali sistemi di informazioni creditizie, tanto che – comunemente – si ritiene che le segnalazioni siano “MACCHIE NERE” sul curriculum personale, questo a causa della poca informazione che c’è a riguardo la Privacy [1] e vale la pena conoscerli nel dettaglio.
Per questo motivo qui di seguito ricapitoliamo I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI nei SIC:
1. Richieste di finanziamento
6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda
oppure
1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.
2. Morosità fino a due rate o due mesi poi sanate
12 mesi dalla regolarizzazione, sempre che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
3. Ritardi superiori sanati anche su transazione
24 mesi dalla regolarizzazione, sempre che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
4. Eventi negativi (cioè morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o di altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
5. Rapporti che si sono svolti positivamente ossia senza ritardi o altri eventi negativi
36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento.
[1] Provv. del Garante della Privacy n. 8 del 16.11.2004, pubblicato su Gazz. Uff. n. 300 del 23.12.2004 e succ. mod. dall’errata corrige pubblicata su Gazz. Uff. n. 56 del 9.03.2005.
[2] D.lgs. 196/2003.