Corriere della Sera : Imprese e fallimenti, ecco che cosa cambia in sei punti (maggiore spazio alle attività di recupero crediti stragiudiziale)

Imprese e fallimenti, ecco che cosa cambia in 6 punti

Arrivano «liquidazioni giudiziali» e allerta anti crisi

Più spazio alle soluzioni stragiudiziali debitori-creditori

di Mario Sensini

 

1. La legge

Addio a falliti e fallimenti, retaggio di un’economia ormai sorpassata, e via alla «liquidazione giudiziale», una procedura più rapida ed efficace per la soluzione delle crisi d’impresa.

Il Senato ha approvato ieri con 172 voti e 34 contrari la Legge delega per la riforma del diritto fallimentare, vecchio di oltre ottant’anni.

«Un contributo per un’economia più sana che aiuterà la crescita» sottolinea il premier, Paolo Gentiloni, a conclusione di un iter relativamente breve della legge, cui ora dovranno seguire i decreti legislativi di attuazione.

 

2. Le novità

«Ci sarà attenzione particolare ad anticipare le procedure attraverso le quali si guarda alle condizioni reali dell’impresa, senza attendere che sia decotta per intervenire e dividere le spoglie, ma per agire preventivamente per consentire una continuità dell’impresa» spiega il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

«Ci allineiamo all’Europa, diamo trasparenza alle procedure, evitiamo le zone di opacità che si sono determinate intorno ai processi fallimentari, costruiamo strutture giudiziarie più efficienti e rapide.

È una riforma che fa bene all’economia e vale decine di miliardi di euro, perché tale è il valore dei beni sottoposti alle procedure fallimentari oggi» aggiunge il Guardasigilli.

 

3. La liquidazione

A guidare il nuovo processo della liquidazione giudiziale che sostituirà il fallimento, parola che sparisce dall’ordinamento giudiziario italiano (come il fallito sparirà dalle cronache), sarà il curatore, con poteri molto maggiori rispetto ad oggi.

Spetterà ad esempio a lui, e non più al giudice delegato, il riparto dell’attivo tra i creditori, ma soprattutto potrà accedere alle banche dati pubbliche, e promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali.

La liquidazione deve concludersi entro 3 anni dall’apertura della procedura con la completa liberazione dei debiti dell’imprenditore.

 

4. Garantire la continuità

Il concordato preventivo attuale viene circoscritto di fatto all’ipotesi della continuità aziendale.

Resta in piedi il concordato di liquidazione, ma solo se in grado di assicurare il pagamento del 20% dei creditori chirografari, quelli che hanno la precedenza. Verranno dunque trattate con priorità le proposte che garantiscano il proseguimento delle attività di impresa, assicurando al tempo stesso la miglior soddisfazione dei creditori.

 

5. L’allerta

Si introduce anche una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione di crisi conclamate, e favorire una sua «composizione assistita» con i creditori. A gestirla sarà un organismo pubblico presso le Camere di Commercio.

L’allerta sarà attivabile su richiesta dell’imprenditore, o d’ufficio dal Tribunale su istanza dei creditori pubblici.

E punterà a una composizione con i creditori, o alcuni di essi.

L’esito negativo della procedura d’allerta è pubblicato sul registro delle imprese.

E servirà anche al mercato per avere informazioni adeguate sulla solidità finanziaria delle imprese partner o concorrenti.

Se l’allerta è attivata dall’imprenditore, per lui sono previsti anche vantaggi premiali, come la non punibilità penale se il danno è leggero, attenuanti per gli altri reati, sanzioni e interessi ridotti sui debiti fiscali.

 

6. Giudici specializzati

Le procedure di liquidazione di maggiori dimensioni saranno concentrate nei Tribunali delle imprese, mentre la trattazione delle altre procedure sarà ripartita tra un numero ridotto di tribunali dotati di una pianta organica adeguata e scelti in base a parametri oggettivi.

Con la riforma arrivano nuove regole sull’insolvenza dei gruppi di imprese, con la previsione di una procedura possibilmente unitaria e la garanzia di collaborazione tra eventuali procedure differenti.

 

 

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