Condizioni di Garanzia
“ Recuperato o Rimborsato “
Condizioni di base minime per l’applicazione della Garanzia:
Documentale :
-Fatture non più vecchie di 2 anni e non inferiori a 2.500,00 euro e minimo 20 debitori diversi ( non si applica sulla singola fattura );
-Fatture non contestate anche parzialmente per qualunque motivo
-Fatture con documenti attestanti il credito ( ad esempio : preventivo accettato o ordine timbrato e firmato regolarmente, in originale o via mail /pec )
-Fatture emesse – non ancora da emettere e inviate al cliente ( mail /pec/SDI )
Attività pregressa :
-Nessuna attività svolta da soggetti terzi
( avvocati / ag. Recupero / Agenti Rappresentanti, etc );
-Nessuna denuncia civile/penale a carico del debitore ( promossa e attivata dalla mandante);
-Esclusivamente attività interna di sollecito scritta e documentata;
Procedure e titoli :
-No Fatture con titoli a garanzia o cambiali/assegni accettati come azione di recupero interna ;
-No Fatture di aziende protestate precedentemente alla fornitura;
-No Fatture di aziende in procedura concorsuale, fallimento, liquidazione;
No aziende estere.
No Pubblica Amministrazione.
Estratto :
Il contratto di mandato è coperto da “Garanzia Recupero Crediti Vincente Recuperato o rimborsato “ pertanto in caso di mancato recupero – nell’arco di 1 anno e 6 mesi dalla stipula del contratto stesso– dell’importo convenuto per il pagamento del fondo spese anticipato, lo Studio Stefano Parisi srl si impegna a restituire alla Mandante la differenza risultante tra l’importo richiesto dal contratto ( fondo spese derivante dall’analisi professionale e dal preventivo corrispondente ) e quanto effettivamente recuperato.
( Esempio : fondo spese 4.000 euro – incasso 3.000 euro = reso al cliente 1.000 euro alla scadenza dei 18 mesi contrattuali – ove non vi siano Piani di Pagamento rateali)
Rimangono valide le succes fee sull’incassato che non fanno parte del calcolo della garanzia.
La mandante è a conoscenza – ed accetta sin d’ora senza riserva alcuna – che la Garanzia decade anche solo per il verificarsi di una delle specifiche di seguito elencate:
– per mancanza di comunicazione scritta di : contestazioni ,vizi, acconti ricevuti, cause legali precedentemente intraprese, denunce penali, accordi pregressi,fidejussioni, scambio merci, permute, ritiro beni, titoli a garanzia, etc.; ovvero tutto ciò che se non comunicato preventivamente potrebbe compromettere il buon fine del recupero stesso;
–per intervento con qualunque mezzo, modo, anche per interposta persona o società, durante il periodo del recupero se non opportunamente e preventivamente informati e autorizzati da Studio Stefano Parisi;
–
– in caso di fallimento dei debitori (o parte di essi) entro i primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto di mandato con un importo da recuperare complessivo pari o superiore al 15% della cifra totale affidatavi per il recupero;
– in caso di fallimento / concordato / liquidazione della Mandante;
–in caso di espresso rifiuto del cliente di accettare:- piani di rientro ( proposti da Studio Stefano Parisi supportati con ogni tipologia di titoli legalmente riconosciuti in Italia), saldi e stralcio (anche rateali), reso merci (dal cliente precedentemente quantificati nel loro valore), reso beni (dal cliente precedentemente quantificati nel loro valore), per un ammontare superiore al 10% del totale da recuperare.
–Siamo a conoscenza inoltre accettando senza riserva alcuna che la garanzia si riterrà sospesa fino al completamento di tutti gli eventuali piani di rientro posti all’incasso da Studio Stefano Parisi e varrà il principio del “saldo movimentato”;
– in caso di morosità da parte della Mandante;
–in caso di mancata collaborazione della Mandante su esplicita richiesta di : produzione di documentazione aggiuntiva, ulteriori ed eventuali informazioni necessarie allo Studio Stefano Parisi durante la lavorazione delle pratiche a semplice richiesta del mandatario, rifiuto di presenziare da parte del Legale Rappresentante in occasione di trattative di incasso per le quali necessita la Sua partecipazione e/o ogni volta che si renda necessaria l’intervento ai fini di ottenere una positività o di sbloccare una trattativa.
–
NOTA : La garanzia non è un obbligo legale, è facoltativa , viene concessa al Cliente dalla Direzione ed è subordinata all’Analisi Professionale Preventiva.
La garanzia potrebbe non essere applicata , o parzialmente applicata ,ad insindacabile giudizio della Direzione stessa.
Nel caso in cui successivamente alla presa in carico e concessione della garanzia si dovessero ravvisare o raccogliere documenti che ne compromettano il suo rilascio, il contratto di mandato manterrà la sua validità ma verrà meno la copertura della garanzia indicata.