“Tanto i soldi non te li do’, Non ti pago!
c’è la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento!
Fai pure quello che vuoi…”
NO ! Non stiamo parlando della Commedia di Eduardo De Filippo, questo è il mondo reale!
Quante volte abbiamo sentito questa frase pronunciata dai debitori che abbiamo incontrato…ma poi…
Risposta : Carcere e Multa per i debitori in malafede ! Lo prevede la Legge !
La Legge 3/2012 (c.d. legge salvasuicidi) è nata ed è stata pensata per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento (escluse le procedure concorsuali e fallimentari) ed è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nel rispetto della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge stessa.
Le responsabilità penali e patrimoniali del debitore
Detto questo, vogliamo porre l’attenzione nel verificare i requisiti per poter attivare la procedura di sovraindebitamento ma anche alle responsabilità penali e patrimoniali a cui si può incorrere in caso di malafede o peggio ancora nella produzione di documenti falsi o attraverso la certificazione fasulla di fatti.
A chi si rivolge ?
si rivolge a consumatori e piccoli imprenditori i quali hanno accumulato ingenti debiti nei confronti di società finanziarie: l’intervento legislativo offre una procedura di ristrutturazione volta a “tagliare” gli importi ricorrendo al cd. “piano del consumatore”
Quest’ultimo rappresenta sostanzialmente un piano per rinegoziare con i creditori la propria situazione debitoria.
Negli ultimi anni sono diverse le decisioni intervenute per realizzare quanto previsto dalla legge, una fase sperimentale che ha dato i suoi frutti.
Cos’è il sovraindebitamento?
Per “sovraindebitamento” si intende la situazione di continuo e prolungato squilibrio tra i debiti assunti e il patrimonio immediatamente liquidabile per farvi fronte, che determina la reale difficoltà di onorare le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Quali sono le sanzioni stabilite dalla legge??
Dimostrato il fatto che sia stato commesso il reato, questo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni di carcere e con la multa da 1.000 a 50.000 euro per il debitore che:
1- per ottenere l’accesso alla procedura di “composizione della crisi”( quindi per evitare di pagare i debiti…), aumenta o diminuisce il debito ovvero sottrae o simula una parte rilevante dell’attivo ovvero con dolo e colpa simula attività inesistenti;
2- al fine di ottenere l’accesso alle procedure “composizione della crisi”( quindi per evitare di pagare i debiti…), produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
3- mancata indicazione di beni nell’inventario;
4- nel corso della procedura, effettua pagamenti contrari all’accordo o del “piano del consumatore” sottoscritto;
5- dopo il deposito della proposta di accordo o del “piano del consumatore”, e per tutta la durata della procedura, il debitore aggrava la sua posizione d’insolvenza;
6- intenzionalmente non rispetta i parametri e i contenuti dell’accordo o del “piano del consumatore”.
Ecco alcune sentenze dei Tribunali italiani :
Rigetto della richiesta
PRIMO ESEMPIO
Tribunale di Ravenna in un decreto del 17 dicembre 2014, è demandata al giudice la verifica preventiva “del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 cui deve aggiungersi, con riferimento a questo tipo di procedimento, anche la circostanza che risulti già prima facie la carenza delle condizioni per la successiva omologazione ai sensi di quanto previsto dal citato art. 12 bis co. 3.
La richiesta del debitore può essere rigettata se mancano tali requisiti previsti dalla legge“.
Atti in frode ai creditori
SECONDO ESEMPIO
Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 11/3/2015, ha rigettato la domanda di omologazione in caso di atti in frode ai creditori.
Infatti, è a stessa legge a prescrivere la verifica, prima del ricorso per accedere alla procedura, se siano stati compiuti dal debitore atti in frode ai creditori.
TERZO ESEMPIO
Tribunale di Ravenna decreto del 17/12/2014 ha rigettato il piano del consumatore per aver dolosamente generato obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere.
la Legge 3/2012 prevede quale causa di rigetto all’omologazione del piano del consumatore, quando il debitore ha generato obbligazioni senza avere i mezzi per poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un accesso al credito non calibrato alle proprie capacità patrimoniali.
MORALE: LA LEGGENDA METROPOLITANA CHE I DEBITI NON SI PAGANO E’ DEFINITIVAMENTE STATA CHIARITA.
IL DEBITORE DEVE PAGARE I DEBITI ASSUNTI ” NON E’ VERO CHE CON LA LEGGE 3/2012 I DEBITI NON SI PAGANO !!
SI PAGANO ECCOME !!!