Creditori e debitori: il mandato alla riscossione, intimazioni e diffide, messa in mora, interruzione della prescrizione, visite domiciliari, azioni esattoriali; cosa succede per chi non paga.
Per comprendere quali poteri abbia lo Studio Stefano Parisi società di recupero crediti, nei confronti di chi non paga, è necessario sapere come opera e, soprattutto, quale meccanismo regola i rapporto con il creditore/mandante.
Difatti non tutti i casi sono uguali e, in base alla singola fattispecie, la nostra società di recupero crediti ha poteri più o meno penetranti nei confronti del debitore (cioè in base all’incarico fornitogli dal creditore/mandante).
In particolare possiamo distinguere le ipotesi in due grandi categorie.
MANDATO GENERALE ALLA RISCOSSIONE
In questo caso, come in tutti i casi, compresa l’azione legale, il creditore non cede il proprio credito alla società di recupero crediti, rimanendone titolare, ma conferisce a quest’ultima il mandato a riscuotere ed, eventualmente, a trattare condizioni di pagamento agevolate con il debitore, oppure anche l’incarico ad agire giudizialmente.
Si tratta dell’ipotesi che, negli ultimi tempi, viene utilizzata maggiormente, posta la crisi economica e l’aleatorietà degli incassi e la necessità di velocizzare la procedura evitando le procedure giudiziarie in tribunale spesso abbastanza lunghe e dispendiose.
In buona sostanza, il funzionamento del recupero del credito si articola in alcuni passaggi principali:
1- delega alla riscossione che il creditore concede in favore della società di recupero crediti: in particolare, il creditore fornire alla società i nominativi dei debitori, le causali di pagamento e ogni altra indicazione utile alla riscossione.
La società, con i propri funzionari, contatta (prima a mezzo di lettera raccomandata A/R e poi domiciliarmente attraverso i propri FNTC – Funzionari Negoziatori a Tutela del Credito) il debitore intimandogli il pagamento. Nella lettera dovrà risultare che la stessa società di recupero agisce in forza di una delega ricevuta dal creditore. La lettera interrompe la prescrizione;
2- in caso di pagamento, il credito viene incassato (a seconda degli accordi) direttamente dal creditore o dalla società di recupero crediti Studio Stefano Parisi (che poi lo gira al creditore, trattenendo la propria provvigione);
3- in caso di mancato pagamento, la società di recupero crediti dopo un determinato periodo di gestione della riscossione del credito (lo Studio Stefano Parisi nello specifico lavora la pratica per 180 gg. senza costi aggiuntivi per il Cliente mandante) restituisce la posizione al creditore. Quest’ultimo potrà quindi decidere se:
– rinnovare il mandato,
– avviare la riscossione a mezzo attività legale,
– gestire personalmente il recupero,
– oppure rinunciare al credito, abbandonando la riscossione.
Sulla base di ciò è possibile trarre alcune importanti conseguenze, utili al debitore soprattutto per comprendere i tempi entro cui potrebbe eventualmente sopraggiungere un’azione giudiziaria e un pignoramento:
– la società di recupero crediti non è titolare del credito (avendo conferito il mandato al recupero stragiudiziale del credito) ma può invece anche avere il potere di agire in tribunale (in base al mandato sottoscritto):
tale diritto, è riconosciuto dalla legge all’effettivo titolare del diritto di credito (ossia il creditore/il mandante).
– la società di recupero crediti opera come gradino intermedio e filtro prima dell’azione giudiziaria evitando per il debitore l’aggravio delle spese giudiziarie.
Il creditore, in buona sostanza, utilizza questo soggetto intermediario per evitare i costi del contenzioso e ottenere, “in bonis”, il pagamento del credito. Il debitore disporrà ancora poco tempo prima di subire l’eventuale ingiunzione di pagamento, la causa o il pignoramento posto che la procedura stragiudiziale accorcia i tempi e raccoglie informazioni utili (nel caso specifico dell’Area Legale dello Studio Stefano Parisi) da fornire ai professionisti legali per l’intervento giudiziale;
– Lo Studio Stefano Parisi essendo una società di recupero crediti abilitata presso la Questura di Udine, possiede al proprio interno, un team di professionisti legali che possano attivare per se e per i propri clienti tutte le procedure giudiziarie necessarie sia in sede civile che penale,
– Lo Studio Stefano Parisi in quanto delegata dal titolare/mandante del credito, ha il potere, entro certi limiti, di stipulare transazioni, ossia accordi “a saldo e stralcio”, ed è autorizzata, sempre dal creditore, ad accettare pagamenti rateali e a gestirne gli incassi periodici (utilizzando tutti i metodi di pagamento consentiti dalle norme italiane). Sarà quindi difficile per il debitore strappare degli “sconti”.
IL RECUPERO DEL CREDITO GIUDIZIALE…interruzione della prescrizione e…
In tutti i casi sopra elencati, il debitore che persista nella morosità non sarà immediatamente oggetto di un pignoramento, salvo che non abbia firmato un contratto notarile di mutuo, un assegno o una cambiale.
Prima, infatti, è necessario un procedimento in tribunale che, di norma, avviene tramite il ricorso per decreto ingiuntivo da parte del creditore (Attenzione!! Alla richiesta del creditore di Decreto ingiuntivo, il Tribunale potrebbe concedere la provvisoria esecutorietà e quindi permettere immediatamente al creditore l’avvio dei pignoramenti).
Si tratta in via ordinaria di un ordine del Tribunale o, per importi fino a 5 mila euro, del Giudice di Pace a pagare il debito entro 40 giorni maggiorato di spese, interessi e spese di giustizia; nello stesso termine, tuttavia, il debitore può proporre opposizione, instaurando una vera e propria causa per l’accertamento dell’obbligo di pagare.
Solo dopo la decorrenza dei 40 giorni – o, in caso di opposizione, con la pubblicazione della sentenza di rigetto – il debitore potrà essere raggiunto dall’ufficiale giudiziario per il pignoramento. In ogni caso, prima del pignoramento al debitore deve essere notificato l’atto di precetto.
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