Crif e Sic: vi sveliamo TUTTO sui tempi di permanenza delle segnalazioni nella banca dati!

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Le segnalazioni alla CRIF all’interno dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)
sono l’INCUBO di consumatori e aziende indebitate con banche e società finanziarie…

Ma per quanto tempo si rimane dentro tali banche dati?

 

VI AIUTIAMO A FARE UN PO’ DI CHIAREZZA!!!

 

Si chiamano SIC (Sistemi di informazioni creditizie) e sono banche dati, gestite da società private come la famosa CRIF, in cui vengono segnalati i finanziamenti richiesti e concessi a soggetti privati (cittadini

e imprese) oltre che la regolarità nei rimborsi.

 

L’attività dei SIC è stata disciplinata dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” [1], emanato in

attuazione alle disposizioni previste dal codice della privacy [2].

 

Non tutti possono consultare i SIC, ma solo i soggetti che aderiscono al sistema.

 

Al cittadino, invece, è consentito chiedere la verifica della propria posizione in ogni momento.

 

Alle banche e gli altri intermediari – come le Società Finanziarie – che le consultano, servono per valutare insieme ad altre informazioni, le richieste di finanziamento presentate dai privati.

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Tempi di conservazione dei dati

I tempi di conservazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di finanziamento nelle banche dati gestite da CRIF (e da altri gestori di SIC) sono stati definiti dal Garante della Privacy [1] e vale la pena conoscerli nel dettaglio.

Vi è infatti molta incertezza  da parte dei cittadini, sui tempi di permanenza in tali sistemi di informazioni creditizie, tanto che – comunemente – si ritiene che le segnalazioni siano MACCHIE NERE sul curriculum personale, questo a causa della poca informazione che c’è a riguardo la Privacy [1] e vale la pena conoscerli nel dettaglio.

 

Per questo motivo qui di seguito ricapitoliamo I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI nei SIC:

 

1. Richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda

oppure

1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa.

 

2. Morosità fino a due rate o due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione, sempre che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.

 

3. Ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione, sempre che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari.

 

4. Eventi negativi (cioè morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o di altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

 

5. Rapporti che si sono svolti positivamente ossia senza ritardi o altri eventi negativi

36 mesi dalla data di estinzione del finanziamento.

 

[1] Provv. del Garante della Privacy n. 8 del 16.11.2004, pubblicato su Gazz. Uff. n. 300 del 23.12.2004 e succ. mod. dall’errata corrige pubblicata su Gazz. Uff. n. 56 del 9.03.2005.

[2] D.lgs. 196/2003.


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